la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'art. 6 (rilascio delle garanzie sul fondo speciale rischi) della
legge regionale 5 giugno 1974 n.  32,  come  modificato  dall'art.  3
della legge regionale 21 aprile 1986 n. 17, e' abrogato.